Oblio oncologico: ora è legge
Con la legge n. 193 del 7 dicembre scorso, pubblicata in GU N.294 del 18 dicembre 2023 nel rispetto degli artt. 2, 3 e 32 della nostra Costituzione, nonché degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chi ha sofferto di cancro non deve più temere la discriminazione fin qui subita. La legge rappresenta un vero e proprio “diritto all’oblio” e mira ad assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti, come avviene solo in alcuni Paesi europei (Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo), in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari ed assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. In sostanza le persone che hanno avuto problemi oncologici saranno libere di contrarre unmutuo, di stipulare un’assicurazione, di adottare un figlio senza più limiti, discriminazioni né maggiori oneri. La guarigione clinica, quindi, corrisponderà effettivamente a quella giuridica.
Entrata in vigore lo scorso 2 gennaio, la legge sul diritto all’oblio oncologico era stata precedentemente approvata all’unanimità in Senato. “Una norma di civiltà” – l’ha definita Giorgia Meloni – che risponde all’esigenza di eliminare la stigmatizzazione del malato e il rischio di discriminazione nell’accesso ai servizi finanziari, bancari, assicurativi nonché nelle procedure di adozione e di partecipazione ai concorsi pubblici. In tali casi non è più possibile richiedere ai guariti le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di dieci anni.
“Un dato temporale lungo – sottolinea Giovanni Costantino, esperto in diritto del lavoro – anche se il provvedimento, nella sfera giuslavoristica, sembrerebbe celare delle potenzialità nascoste, specie in ordine alle tempistiche d’attesa. Il Legislatore, nell’articolo 4 della legge in commento, ha manifestato, infatti, l’intento di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, misure volte a garantire uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, senza dover attendere dieci lunghi anni”.
“Un provvedimento importante – conclude il giuslavorista – che si auspica potrà consentire ai lavoratori guariti di tornare a vivere con dignità, svolgendo serenamente il proprio lavoro, senza dover attendere dieci lunghi anni”.