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Roma
di REDAZIONE ONLINE 03 mar 2016 00:00

Sì alla legge che istituisce il reato di omicidio stradale

Con il voto di fiducia del Senato si chiude un iter durato quattro anni. Gradualità di pene che possono arrivare sino alla condanna a 20 anni di carcere

Con 149 voti a favore il Senato ha votato la fiducia che il governo ha posto ieri sul sul Ddl che disciplina l’omicidio stradale, che dopo un iter durato quattro anni diventa legge dello Stato. Per questa fattispecie è stata prevista una gradualità di pene che possono arrivare a condanne di 20 anni di carcere e alla revoca della patente fino a 30 anni.

Tre i gradi di gravità quando l'incidente procura la morte di una persona - resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. - sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). - rischia ora da 8 a 12 anni di carcere chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe. Anche per le lesioni stradali si aggravano le sanzioni - se l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. - per chi guida sotto l'effetto di alcool, sopra la soglia dello soglia 0,8 g/l, o di droghe e causa lesioni gravi la pena è compresa tra i 3 e i 5 anni mentre per quelle gravissime tra i 4 e i 7 anni.

Pene ancora più gravi se invece il conducente fugge dopo l'incidente. In questo caso scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole. La patente verrà comunque revocata in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).

Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo, restando però espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.
REDAZIONE ONLINE 03 mar 2016 00:00