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di CLAUDIO CAMBEDDA 02 lug 2025 10:49

Un insieme di regole

Cos’è una legge e che differenza passa fra questa e un decreto? I cittadini si trovano di fronte a una moltitudine di regole. La legge è un insieme di regole (norme) rivolte ai cittadini di una collettività. Formalmente non esiste solo la legge: le fonti del diritto sono classificate a seconda della forza e seguendo una gerarchia. Le fonti primarie sono cinque: la Costituzione (la più importante), le leggi ordinarie, emanate dal Parlamento, i decreti legislativi (d.lgs.) emanati dal Governo su delega del Parlamento, i decreti-legge (d.l.) emanati dal Governo in casi urgenti, da convertire in legge entro 60 giorni (pena la cancellazione), le leggi regionali, emanate dai Consigli Regionali, valide solo nella regione interessata su materie di loro competenza. Esistono fonti cosiddette”secondarie”, che non hanno la stessa forza delle precedenti, ma vi sono collegate in quanto vengono create per meglio spiegarle nel dettaglio. Talvolta le leggi primarie, già pubblicate, non sono applicabili in concreto, poiché le norme esplicative secondarie mancano.

Sono fonti secondarie i regolamenti: governativi, regionali o comunali, interni di enti pubblici. Oltre alle regole interne dello Stato esistono le fonti sovranazionali e internazionali: le norme dell’Unione Europea (regolamenti Ue, direttamente applicabili negli Stati membri; direttive Ue, che devono essere recepite con leggi nazionali; decisioni, raccomandazioni, pareri) e i trattati internazionali (che possono coinvolgere Paesi non europei) i quali devono essere “ratificati” dallo Stato per entrare in vigore. L’ultimo gradino della gerarchia delle fonti del diritto è occupata dalle fonti consuetudinarie (uso e tradizione), cioè da regole non scritte nate dal comportamento costante da parte dei cittadini e riconosciute come vincolanti e valide se non contrastano con le fonti superiori. Ci si chiede perché il Governo, reputato a eseguire le leggi e non a crearle, spesso sia incaricato di farle da parte del Parlamento (inattività?) e possa imporre autonomamente, come nel caso dei decreti-legge, che il Governo emana nei “casi di urgenza” (art. 77 Cost.)? L’urgenza non è un concetto definito: il rischio è che il Governo abusi della facoltà ed eroda il potere del Parlamento. Il Parlamento può non convertirlo in legge facendolo decadere. Ma il Governo può mantenere gli effetti del decreto oltre 60 giorni (oltre al caso della conversione in legge), adottando un nuovo decreto-legge simile al precedente, può inserire norme di “salvezza” degli effetti già prodotti, in fase di conversione. Solo la Corte Costituzionale può intervenire e annullare il decreto-legge ritenuto non urgente.

CLAUDIO CAMBEDDA 02 lug 2025 10:49

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