Le ragioni del No alla Riforma
Numerose sono le ragioni che motivano un NO al quesito referendario sulla riforma costituzionale Meloni-Nordio, alcune di metodo, altre di merito.
In primo luogo, si tratta di un disegno di legge (ddl) macchiato da un “peccato originale”: la proposta proviene infatti dal Governo, non dal Parlamento.
Nel ’47 Calamandrei scriveva: “Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti” perché “nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria”. I Governi, infatti, dovrebbero porsi al di sotto, non al di sopra delle Carte costituzionali, essendo queste ultime funzionali a porre limiti al potere.
Pur avendo, poi, la riforma seguito il procedimento previsto dall’art. 138 della Costituzione, lo spirito della norma non è stato rispettato.
Nel corso dell’iter parlamentare, infatti, non è stato possibile apportare alcuna modifica al testo governativo, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento.
In sintesi, una parte soltanto ha imposto una profonda modifica della Costituzione e dei suoi delicati equilibri, senza perseguire condivisione e trasversalità, essenziali allorché ad essere modificata sia la legge fondamentale dello Stato: la nostra “casa comune”.
Quanto al merito della riforma, è necessario in primo luogo sfatare alcune fake news.
Il ddl Meloni-Nordio non è una riforma della giustizia: non riduce i tempi dei processi; non aumenta gli organici (di giudici e personale tecnico-amministrativo); non migliora la dotazione strumentale, né rafforza la digitalizzazione. In sintesi: non risponde alle urgenze del settore giustizia, né soddisfa i reali interessi dei cittadini. Tanto meno limiterà gli errori giudiziari, cinicamente strumentalizzati in un dibattito pubblico avvelenato e scomposto. Essi continueranno a esservi (come in tutte le professioni umane) e a essere corretti proprio dai colleghi di chi li ha commessi, a riprova del fatto che il sistema già contempla garanzie e rimedi adeguati.
Ma c’è di più: anche il refrain della separazione delle carriere può essere facilmente smontato.
Già oggi, infatti, le funzioni giudicante e requirente sono ben distinte e il passaggio di un magistrato da una funzione all’altra può avvenire – per effetto della “riforma Cartabia” – una sola volta nei primi dieci anni di carriera, cambiando distretto di Corte d’Appello; un fenomeno del tutto marginale che interessa circa 40 magistrati l’anno, su un totale di circa 9600.
Inoltre, la riforma – al di là degli annunci - non contiene alcuna previsione volta a distinguere in concreto i percorsi di giudici e P.M. in relazione, ad esempio, a concorso, percorsi formativi; forse perché si tratta di temi regolabili con una semplice legge ordinaria, al pari dell’eventuale rafforzamento (se mai ve ne fosse la necessità) della terzietà del giudice, perseguibile con norme processuali, non certo costituzionali.
In sintesi, come la Corte costituzionale ha confermato per ben due volte, anche laddove si fosse inteso davvero realizzare la tanto sbandierata separazione delle carriere, nessuna modifica della Costituzione sarebbe stata necessaria.
E allora a che cosa serve davvero questa riforma?
Essa interviene - per citare le parole di Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, al tempo incaricata di redigere il testo della Costituzione - sui “quattro chiodi” (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni/provvedimenti disciplinari) “cui è ancorata l’indipendenza della Magistratura”.
Si sottrae, infatti, la competenza disciplinare al C.S.M. per affidarla a un’Alta Corte che ha le sembianze di un giudice speciale, in quanto tale vietato (un paradosso!) dall’art. 102 della Costituzione.
Senza contare poi che, in seno all’Alta Corte, la “componente togata” sarà meno rappresentata, la presidenza dell’organo sarà sottratta al Presidente della Repubblica e – capolavoro assoluto – torneranno a essere riunite quelle carriere che si sarebbe voluto separare.
L’attuale C.S.M. sarebbe poi “frazionato” in due organi distinti (divide et impera) - uno per la magistratura giudicante e uno per la requirente - con un’inutile lievitazione di costi: rispetto ai 50 milioni di euro l’anno spesi oggi, ne serviranno molti di più per far funzionare i due C.S.M. e l’Alta Corte.
Ciliegina sulla torta: il sorteggio, quale modalità di reclutamento dei componenti dei tre organi. Rispetto all’equilibrata costruzione dei Costituenti, fondata sul principio elettivo, si introduce una “lotteria” per di più diseguale: affidata al caso per i giudici e i P.M.; “pilotata”, attraverso un listino votato a maggioranza semplice dal Parlamento, quanto alla componente di nomina politica.
Le tante lacune della riforma lasciano, poi, pericolosi spazi di manovra a un Governo, il cui reale intento, quand’anche non sia (non voglio crederlo!) quello di “togliere di mezzo la Magistratura” (come pur ha dichiarato la Capo di Gabinetto Bartolozzi), senz’altro consiste nel volerla ri-condurre sotto il controllo dell’esecutivo, come suo “organo ausiliario”.
In sintesi, una riforma che getta un primo granello di sabbia nel delicato ingranaggio della Costituzione, sufficiente a incrinarne i due pilastri essenziali: separazione dei poteri e garanzia dei diritti.