Proteggere il paesaggio
Il 22 aprile di ogni anno, dal 1970, si celebra la “Giornata della terra”. La ricorrenza è normalmente e prioritariamente legata alle problematiche dell’ambiente in senso lato. Tuttavia l’immagine dell’edizione 2026 è quella di un pianeta a forma di fiore, a ricordarci, non solo l’importanza della conservazione della bellezza e dell’aspetto decorativo della natura, ma anche il ruolo di connessione che i fiori svolgono tra insetti, uccelli ed esseri umani. Può, quindi, essere utile riflettere su un particolare aspetto della tutela degli ecosistemi: il paesaggio, della cui protezione l’Italia si fa carico da oltre un secolo, in maniera originale e antesignana, dalla Legge Croce del 1922, alle leggi del 1939. Per la prima volta lo Stato dichiarava che la bellezza naturale non era solo “natura”, ma un bene culturale pari a una cattedrale o a un quadro. Croce la definiva efficacemente come “il volto amato della Patria”, sostenendo come il paesaggio fosse “la forma materiale del territorio”, plasmata dalla storia e dalla cultura. Questo è il motivo per cui in Italia proteggiamo anche i terrazzamenti, i borghi, i giardini storici, le bellezze panoramiche, i “punti di vista”, con una prospettiva di difesa dell’interesse pubblico prevalente sulla proprietà privata quando la bellezza è in questione. Le leggi del 1939 sulle antichità e belle arti e, soprattutto, sulla protezione delle bellezze naturali, fanno un ulteriore passo, orientandosi verso la pianificazione per conservare la bellezza: non solo divieti, ma la necessità di pianificare lo sviluppo per non distruggere l’armonia visiva. I contenuti, ora rintracciabili nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” del 2004, sono all’origine dell’articolo 9 della Costituzione che unisce la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica con la tutela del paesaggio quale patrimonio storico e artistico della Nazione. Già di per sé un insegnamento importante: non solo si protegge la natura e il suo aspetto estetico (il fiore), ma si lega la capacità di farlo all’avanzamento della conoscenza. In altre parole, non v’è tutela senza cultura, perché non si è in grado di leggere né la profonda stratificazione dei beni di natura, né la pressione che le azioni umane esercitano su di essi. Come sappiamo, l’articolo 9 della Costituzione è stato poi modificato nel 2022 con l’aggiunta di un terzo comma, dove si aggiunge “la tutela dell’ambiente” (prima non espressamente menzionato), “della biodiversità e degli ecosistemi”, profeticamente “nell’interesse delle future generazioni”, perché anch’esse possano godere della bellezza delicata del fiore!
@Foto Commissione Ue