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di CLAUDIO CAMBEDDA 09 nov 2023 17:03

Privi di autonomia

Le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia sono regolate dal legislatore italiano attraverso le norme del Codice Civile, che conferisce al giudice cosiddetto “tutelare” i poteri in questo campo. Il soggetto in difficoltà può esserlo totalmente: in questi casi il giudice tutelare dispone l’”interdizione” e affida al tutore il compimento in sua vece di tutti gli atti, di ordinaria (ad esempio il fare la spesa) e straordinaria amministrazione (un rogito notarile). Si parla invece di “inabilitazione” quando la persona in difficoltà è in grado di compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per il resto le verrà affiancato un curatore.

Esiste però una nuova figura a seguito della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, quella dell’Amministrazione di sostegno (di seguito Ads). La legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’esercizio delle proprie funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente. In questi casi la persona può essere assistita da un Ads nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 Cod. Civ.). L’Ads è figura più elastica rispetto a quelle del tutore e curatore per il fatto che il suo potere di intervento viene deciso e modellato dal giudice caso per caso in base alle specifiche patologie o limitazioni del soggetto bisognoso. Ciò avviene nel giorno della nomina con giuramento di fedeltà e diligenza da parte dell’Ads.

Il decreto di nomina delimiterà tre categorie di atti: quelli che il beneficiario potrà continuare a perfezionare autonomamente, cioè quelli non individuati espressamente nel decreto di nomina, quelli che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell’Ads (personali o patrimoniali) e quelli che ne richiederanno l’assistenza. L’Ads è preferibilmente un parente e viene nominato con l’assenso dei parenti tutti per una durata di 10 anni. Il Giudice mantiene il controllo dell’operato dell’Ads, il quale ha responsabilità anche penale di ben operare, obbligo di informativa nei casi critici, dovere di redazione di resoconto annuale della gestione operata a favore del beneficiario. L’Ads opera gratuitamente salva indennità concedibile dal giudice, ma posta a carico del beneficiario e non dello Stato. L’Ads è una figura fondamentale nella società moderna, segno di civiltà ed attenzione per i deboli, forse dovrebbe essere sostenuta maggiormente dallo Stato oggi in forte crisi sotto l‘aspetto dell’assistenza sanitaria ai cittadini.

CLAUDIO CAMBEDDA 09 nov 2023 17:03