Condono fiscale
È giusto che il Fisco effettui condoni sui crediti? Il cittadino può fare accordi con l’Agenzia delle Entrate? A queste domande risponde un lavoro del Centro studi giuridici (notizia n. 176 del 1° settembre) sugli accordi con il Fisco nella composizione negoziata (pagamento rateale o ridotto del debito fiscale) e sulla falcidiabilità dei crediti erariali e contributivi. Si scontrano due principi: il primo sostiene la regola di educazione civica considerante normale il pagamento delle imposte, ritenendosi erroneo ogni tentativo condonistico. Ciò perché si tenderebbe a creare una concorrenza sleale fra i soggetti puntuali nei pagamenti e quelli inadempienti, incentivati a violare la norma per pagare meno, usufruendo degli strumenti di transazione fiscale. La normativa dovrebbe imporre, anziché sanatorie, sanzioni disincentivanti gli inadempimenti. D’altro canto voci altrettanto decise contestano l’esosità del sistema fiscale italiano e osservano che per risolvere il problema sarebbero necessarie aliquote di tasse e imposte più aderenti al principio di proporzionalità, in ragione dei livelli di ricchezza, e un sistema di tassazione meno pesante. Mentre pende il dibattito, il legislatore introduceva il cosiddetto Codice della crisi (2019) concedendo la possibilità di pagare parzialmente le obbligazioni tributarie, non ai singoli cittadini bensì alle sole imprese in crisi (art. 182 ter legge fallimentare, in relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo).
L’articolo 23 del Codice della crisi ci parla di un contratto possibile a conclusione delle trattative fra azienda e Stato nella cosiddetta composizione negoziata. Essa prevede un piano approvato di risanamento e un accordo di ristrutturazione dei debiti, nell’ambito dei quali l’imprenditore può formulare una proposta transattiva di pagamento parziale o dilazionato, con ausilio di relazioni di un esperto professionista privato che attesti le condizioni di convenienza rispetto alle alternative coattive (ad esempio liquidazione giudiziale dell’azienda) e di un incaricato (ad es. un revisore dei conti) per effettuare la revisione legale che attesti la veridicità e completezza dei dati aziendali comunicati allo Stato. La regolarità (solo formale o anche di compatibilità?) dell’accordo viene verificata dal giudice del tribunale. Questa normativa fiscale è complicata e presenta difficoltà di applicazione (che si risparmiano in questa sede) necessitanti di un futuro intervento chiarificatore del legislatore. Rimane la difficile linea di demarcazione fra il concetto di soggetto in crisi e quello di soggetto meramente insolvente.