La Minetti e la grazia
Che differenza c’è fra la grazia, l’amnistia e l’indulto? Per il cittadino, non facile distinguere questi istituti giuridici, di beneficio verso i condannati. Vista l’attualità del tema (caso Minetti) può essere utile conoscere le norme di riferimento: l’art. 174 del Codice Penale, l’art. 681 del Codice di Procedura Penale, in correlazione agli articoli 87 e 89 della Costituzione, e la sentenza n. 200 del 3 maggio 2006 (caso Bompressi) della Corte Costituzionale. L’indulto è un provvedimento di carattere generale (rivolto a una categoria di condannati) che estingue in tutto o in parte la pena, cioè la punizione inflitta (con condanna definitiva) per un reato. L’amnistia, sempre di carattere generale, diversamente dall’indulto, può estinguere non solo la pena, ma pure il reato, andando più in profondità negli effetti a favore dei beneficiari. Diversa da questi istituti è la grazia, provvedimento di sovrana clemenza riservato al Presidente della Repubblica. Essa è rivolta al singolo soggetto responsabile di un reato già condannato da sentenza definitiva; è un provvedimento discrezionale di natura umanitaria ed equitativa che non incide sulla condanna, ma solo sulla pena inflitta al cittadino. La sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale concerne il caso della grazia concessa al terrorista Bompressi per motivi di salute, con il favore del Presidente Ciampi e il parere contrario del ministro Castelli. Nel conflitto tra poteri la Corte specificò – come sottolinea in una recente intervista l’ex giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon – che l’istruttoria della procedura compete alla magistratura (Procura Generale) e il Governo – nella persona del Ministro della giustizia – deve solo attestare la regolarità formale degli accertamenti svolti. Il Capo dello Stato mantiene il potere discrezionale di concedere il beneficio. Nel più recente caso di Nicole Minetti, condannata con sentenza definitiva per il reato di favoreggiamento della prostituzione (filone “Ruby bis”), la grazia risulta concessa a suo favore il 18 febbraio dal Presidente della Repubblica, a fronte delle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di lei, su parere favorevole di Procura Generale e Ministro della giustizia Nordio. Poi pare siano emersi dubbi sulla veridicità degli elementi posti alla base della grazia, forse per lacunosità delle verifiche. La conseguenza è stata quella di creare un caso politico e – forse – un danno istituzionale a carico del Capo dello Stato, esposto a critiche per una procedura coinvolgente in realtà altre figure dello Stato, con effetti non positivi sull’immagine delle istituzioni statali italiane.