Tribunali in vacanza
I tribunali italiani vanno in vacanza? Sì, nel periodo di sospensione feriale comunemente noto come “pausa estiva dei tribunali”. Ciò avviene dal 1° agosto al 31 agosto: l’attività giudiziaria ordinaria ha un rallentamento (art. 1 della Legge n. 742 del 1969, che regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). Ma non si creda che il portone sia sbarrato.È bene intendersi sul significato di funzionamento “ordinario” del tribunale: si intende lo svolgimento completo e regolare di tutte le attività giudiziarie e amministrative previste dalla legge e dal calendario delle udienze. Comprende lo svolgimento delle udienze, le attività di cancelleria (deposito e ritiro di atti e documenti, iscrizione delle cause a ruolo, accesso ai fascicoli processuali, richieste di copie autentiche, certificati, ecc.), la decorrenza dei termini processuali (per impugnare, depositare memorie, notificare atti, ecc.) in modo normale, le attività dei magistrati (attività giudicante e redazione provvedimenti) e del personale amministrativo (cancellieri, assistenti, ecc.). Il tutto è in servizio a tempo pieno. Ma quante di queste attività si rallentano o interrompono durante il mese di agosto? Il tribunale (inteso genericamente come l’attività giudiziaria) non può chiudere definitivamente, perché rappresenta un servizio pubblico essenziale, garantito dalla Costituzione italiana e da norme che ne assicurano la continuità.
L’obbligo di mantenerne attivo il funzionamento trova le sue radici nell’articolo 24 della Costituzione (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”) che garantisce l’accesso alla giustizia: se i tribunali fossero chiusi, questo diritto verrebbe leso. “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” (art. 111 Costituzione): ciò impone che la giustizia sia disponibile oltre che efficiente e trasparente. L’amministrazione della giustizia rientra nei servizi pubblici essenziali (L. 12.6.1990, n. 146, art. 1, comma 1, lettera e), non può essere interrotta del tutto. Ad agosto i tribunali devono assicurare udienze e provvedimenti urgenti, ad esempio per processi penali con detenuti, minori in pericolo, ordini di protezione da violenza domestica, misure e giudizi cautelari e d’urgenza (penali, civili e amministrativi). Ciò deriva pure dai princìpi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che impone agli Stati di garantire accesso alla giustizia e tutela effettiva dei diritti. In definitiva i tribunali durante la pausa estiva non abbandonano la presenza e la cura verso i cittadini, soprattutto per categorie e situazioni urgenti e gravi.